Lavoratori “extra”: nuove attività integrate nei settori turismo e pubblici esercizi

Fornite indicazioni per la gestione dei contratti per l’esecuzione di servizi di durata non superiore a 3 giorni (INPS, messaggio 14 marzo 2025, n. 913).

Dopo la circolare n. 91/2020, l’INPS è tornato sull’argomento dei cosiddetti lavoratori “extra“, fornendo precisazioni riguardanti i settori del turismo e dei “pubblici esercizi” esclusi dall’applicazione del contributo addizionale di cui al comma 28 dell’articolo 2 della Legge n. 92/2012.

In particolare, l’Istituto ha fornito indicazioni in materia di applicazione della lettera d-bis) del comma 29 dell’articolo 2 della citata Legge n. 92/2012 che ha previsto che il contributo addizionale (comma 28 del medesimo articolo 2) e, conseguentemente, l’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo non si applica ai contratti di lavoro stipulati con i lavoratori “extra” di cui all’articolo 29, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2015, ovvero gli assunti per l’esecuzione di servizi di durata non superiore a 3 giorni nel settore del turismo e dei cosiddetti “pubblici esercizi”.

In particolare, l’INPS precisa che le attività di questi settori (riportate al paragrafo 1.4.1 della circolare INPS n. 91/2020), per le quali trova applicazione la disciplina in argomento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, devono essere integrate anche con le attività di “mense e ristorazione collettiva” con i codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05e del “catering” con i codici ATECO 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05.

Tali attività, infatti, rientrano nella disciplina dei pubblici esercizi e dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del “Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi” e non risultano dagli stessi esclusi nell’applicazione del cosiddetto lavoro extra.

Per quel che riguarda, la compilazione del flusso Uniemens per i periodi di paga da gennaio 2020 e fino alla pubblicazione del messaggio in commento, l’INPS evidenza che i datori di lavoro che hanno versato il contributo addizionale NASpI possono recuperare tale contribuzione, utilizzando il codice causale “L810” per il recupero del contributo addizionale. Questo recupero può essere effettuato solo nei flussi Uniemens relativi ai 3 mesi successivi alla pubblicazione del messaggio in argomento.

Inoltre, l’Istituto ricorda che nel caso in cui i lavoratori extra non siano più in forza, i datori di lavoro devono inviare un flusso di regolarizzazione per l’ultimo mese di attività del lavoratore, utilizzando sempre il codice “L810”.

Apertura sportello agevolativo per programmi di sviluppo strategici

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha definito i termini di apertura dello sportello agevolativo e le modalità di presentazione delle domande inerenti la realizzazione di programmi di sviluppo volti a rafforzare e favorire la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche, a partire dal settore automotive, attraverso lo strumento dei Contratti di sviluppo (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 17 marzo 2025).

Le filiere produttive strategiche identificate includono, oltre all’automotive, settori come agroindustria, design, moda e arredo, metallurgia, meccanica strumentale, elettronica, aerospaziale e chimica.

 

Questo intervento si inserisce nel contesto più ampio del decreto MIMIT del 6 novembre 2024 “Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche”, modificato dal decreto del 23 gennaio 2025, che prevede una riserva di risorse in favore dei programmi di sviluppo relativi alla filiera strategica “design, moda e arredo”, a valere su risorse del PNRR.

 

Le domande per accedere agli incentivi saranno accettate dal 8 aprile al 10 giugno 2025 tramite la piattaforma online di Invitalia, che gestisce la misura per conto del MIMIT.

È importante notare che anche le istanze di Contratti di sviluppo già presentate e sospese per mancanza di risorse finanziarie possono essere ripresentate.

 

Il provvedimento prevede un finanziamento complessivo di 500 milioni di euro, con almeno il 40% delle risorse destinate a progetti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

Le agevolazioni saranno erogate sotto forma di finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi e spese, nel rispetto delle intensità massime di aiuto stabilite nei Titoli II, III e IV del decreto ministeriale del 9 dicembre 2014.

 

Le domande devono essere presentate esclusivamente in forma elettronica e devono includere una serie di documenti specifici, tra cui una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante riguardo ai requisiti di ammissibilità e una perizia tecnica asseverata.

Inoltre, le imprese possono aggiornare le loro istanze precedentemente presentate, fornendo dettagli sulle modifiche al piano occupazionale o alle caratteristiche tecnologiche degli investimenti.

È fondamentale che le domande siano complete e conformi alle disposizioni normative per evitare invalidità.

 

È prevista una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie basata su specifici indicatori:

  • l’innovatività del programma di sviluppo, con la valorizzazione delle spese in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, come individuati dagli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

  • l’impatto occupazionale connesso al programma realizzato, con particolare riguardo all’impiego di personale in possesso di laurea in discipline di ambito tecnico o scientifico;

  • il coinvolgimento di piccole e medie imprese nel programma di sviluppo.

Il punteggio complessivo ottenuto potrà poi essere incrementato – fino ad un massimo del 15% – qualora le imprese siano in possesso:

– del rating di legalità;
– di almeno una certificazione ambientale (EMAS, ISO 140001, ISO 50001);
– della certificazione della parità di genere.

Contributi volontari: gli importi per il 2025

Analizzate le aliquote dei valori reddituali aggiornati e predisposte le tabelle di contribuzione da applicare (INPS, circolare 14 marzo 2025, n. 58).

A seguito della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’INPS ha comunicato gli importi dei contributi volontari per il 2025.

In particolare, nella circolare in commento, l’Istituto ha analizzato le aliquote dei valori reddituali aggiornati e ha predisposto le tabelle di contribuzione da applicare, con effetto dal 1° gennaio 2025, per i versamenti volontari delle seguenti categorie di lavoratori:

– lavoratori dipendenti non agricoli;
– iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (autoferrotranvieri, elettrici, telefonici e dirigenti ex INPDAI), iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato SpA;
– iscritti al Fondo speciale Istituto postelegrafonici (ex IPOST);
giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti;
– iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti;
– iscritti alla Gestione Separata.

Infine, la circolare riporta i coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD per i lavoratori dipendenti non agricoli e agricoli, per i pescatori, per gli occupati in cantieri di lavoro e per i lavoratori domestici.

CCNL Poste: proclamato lo sciopero degli straordinari

Le OO.SS. hanno indetto l’astensione dal lavoro straordinario dal 20 marzo al 9 aprile

Con un comunicato stampa del 13 marzo 2025, Slc-Cgil e Uil-Poste hanno proclamato dal 20 marzo al 9 aprile (fatta eccezione per il 5 aprile in Campania) lo sciopero degli straordinari e delle prestazioni aggiuntive per il personale di Poste Italiane su tutto il territorio nazionale. Lo sciopero è frutto della conclusione negativa, avvenuta in data 6 marzo 2025, della procedura prevista dall’art. 17, lettera B) punto 3) del CCNL 23 luglio 2024. Il suddetto articolo riguarda, infatti, le controversie collettive e le procedure di raffreddamento e conciliazione a livello nazionale. Nel periodo coperto dallo sciopero, i dipendenti di Poste Italiane non saranno tenuti a svolgere prestazioni lavorative oltre il normale orario di lavoro previsto dal contratto. 
Lo scopo della protesta, come affermano le OO.SS., è quello di spingere Poste Italiane a riprendere il confronto in tempi brevi. 

Imposte di registro, ipocatastali e bollo: le novità post-riforma di maggior interesse

L’Agenzia delle entrate ha analizzato le recenti modifiche normative in materia di imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e tributi minori (Agenzia delle entrate, circolare 14 marzo 2025, n. 2).

Queste modifiche sono parte integrante della riforma fiscale attuata dai decreti legislativi n. 139 e 87 del 2024, che introducono significative innovazioni nel sistema tributario italiano.

 

Tra le principali novità, l’Agenzia evidenzia l’implementazione del meccanismo di autoliquidazione per gli atti soggetti a registrazione, le semplificazioni in materia di accesso alle banche dati del Catasto e di pagamento dell’imposta di bollo.

 

Un aspetto rilevante riguarda il nuovo articolo 41 del Testo unico Registro (TUR), che prevede che il calcolo dell’imposta competa direttamente al soggetto obbligato al versamento e non più all’ufficio.

Novità anche in materia di trasferimenti di azienda: viene infatti ammessa espressamente, a determinate condizioni, la separata applicazione delle aliquote relative ai trasferimenti a titolo oneroso dei diversi tipi di beni che compongono l’azienda, al posto dell’aliquota unica.

 

Inoltre, la circolare evidenzia le semplificazioni relative all’accesso alle banche dati del Catasto. Per incentivare l’utilizzo dei canali online, è stata eliminata la maggiorazione del 50% per l’accesso diretto ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale.

Oltre a ciò, non si applicano tributi o altri oneri agli aggiornamenti delle intestazioni catastali in caso di decesso di persone titolari di usufrutto, uso o
abitazione, che sono effettuati d’ufficio dall’Agenzia delle entrate.

 

Per quanto concerne l’imposta di bollo, la disciplina è stata razionalizzata tenendo conto della dematerializzazione dei documenti e degli atti.

Le modalità di pagamento sono state semplificate: per gli atti da registrare in termine fisso, il pagamento dell’imposta di bollo avverrà non più al momento della formazione dell’atto, ma entro il termine previsto per la registrazione tramite modello F24.

È stata inoltre introdotta la possibilità di utilizzare il contrassegno telematico per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale presso l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate.

Infine, è consentita la presentazione di dichiarazioni integrative per correggere errori od omissioni riguardanti l’imposta di bollo e l’imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine.